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Le infiorescenze di canapa dopo il decreto sicurezza

Redazione cbdlovers 14 min

Se cerchi dove comprare infiorescenze di canapa in Italia, la risposta breve è che il quadro è cambiato nel 2025 e non è più quello dei negozi di «cannabis light». Il decreto sicurezza — decreto-legge 48 dell’11 aprile 2025, convertito nella legge 80 del 9 giugno 2025 — ha tolto le infiorescenze e i loro derivati dal regime della legge 242/2016, a prescindere dal contenuto di THC, quando siano destinate al consumo umano.

Questa pagina descrive che cosa è successo, con le date, e come stanno rispondendo i tribunali. Non accompagna alcuna vendita: non referenziamo infiorescenze in nessun mercato.

Da dove veniva il mercato

Per capire che cosa è cambiato serve sapere su che cosa poggiava, perché non poggiava su una norma scritta per quello scopo.

La legge 242 del 2016

Nata per promuovere la filiera della canapa industriale: fibra, semi, cosmetica, materiali, fitodepurazione. Elencava le destinazioni consentite e non nominava le infiorescenze fra queste.

Il silenzio che ha creato il mercato

Da quel silenzio è nato tutto un comparto: se la norma non le vietava e nemmeno le autorizzava, il commercio le ha considerate consentite. Era una lettura possibile e non era l’unica.

Il varietà e il limite agronomico

La coltivazione restava legata alle varietà iscritte al catalogo europeo e al limite di THC in campo, oggi fissato allo 0,3 % dal regolamento (UE) 2021/2115. Quel limite riguarda la pianta coltivata, non il prodotto finito.

Perché la costruzione era fragile

Perché reggeva su un’assenza. Un mercato costruito su ciò che una norma non dice resta esposto al momento in cui la norma decide di dirlo, ed è esattamente ciò che è accaduto.

La sentenza del 2019, il primo scossone

Sei anni prima del decreto, la Corte di cassazione aveva già affrontato la questione, e la sua lettura spiega la direzione presa poi.

Che cosa era stato chiesto

Se i derivati della canapa coltivata ai sensi della legge 242/2016 — foglie, infiorescenze, olio, resina — potessero essere liberamente commercializzati.

La risposta delle Sezioni Unite

Che la commercializzazione di quei derivati non rientrava fra le destinazioni elencate dalla legge 242/2016, salvo che il prodotto risultasse in concreto privo di efficacia drogante.

Che cosa questo ha cambiato subito

Poco, sul piano commerciale: il comparto ha continuato a operare, sostenendo che i propri prodotti rientrassero nell’eccezione. Ma il principio era stato scritto, e il decreto del 2025 lo raccoglie.

Che cosa questo insegna

Che la formula «non è vietato» descrive una lacuna e non un permesso. È la stessa lezione che questo sito descrive a proposito di altre famiglie di prodotti, e si ripete con regolarità.

Che cosa dice il decreto del 2025

Qui contano le date e la formulazione, più di qualunque commento.

Il testo e il percorso

Decreto-legge n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 9 giugno 2025. La disposizione che riguarda la canapa è l’articolo 18.

Due giudici lo hanno già rimesso alla Consulta

Il percorso non finisce con la conversione in legge. Il 26 giugno 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha sospeso un procedimento penale e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 — la prima volta che un giudice di primo grado porta il divieto delle infiorescenze direttamente davanti alla Corte costituzionale. L’ordinanza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2026, e successivamente anche il Tribunale di Trani ha rimesso la stessa questione.

L’udienza è fissata per il 21 ottobre 2026. Fino ad allora l’articolo 18 è in vigore e produce effetti: chi vende infiorescenze oggi lo fa contro una norma applicabile, non contro una norma sospesa. Ma la sua sorte è aperta, ed è la ragione per cui vale la pena datare qualunque cosa si legga su questo argomento.

Che cosa dispone

Che infiorescenze, resine e derivati della canapa non sono liberamente commercializzabili quando destinati al consumo umano, indipendentemente dal contenuto di THC. È il punto che rovescia la logica precedente.

Perché l’indipendenza dal THC è il fulcro

Perché fino a quel momento tutta la discussione ruotava attorno a una percentuale. Il decreto sposta il criterio dalla composizione alla destinazione, e una percentuale bassa smette di essere un argomento.

Che cosa non tocca

Le altre destinazioni della legge 242/2016 — fibra, semi, materiali, cosmetica — restano nel loro regime. Il decreto colpisce una destinazione, non l’intera filiera.

Perché non c’è stato un periodo transitorio

È l’aspetto che ha avuto le conseguenze economiche più immediate, e vale la pena spiegarlo.

L’assenza di scaglionamento

Il provvedimento non ha previsto un tempo di adeguamento per smaltire le scorte o riconvertire l’attività. L’effetto sui negozi è stato immediato.

Che cosa comporta per chi aveva magazzino

Merce acquistata sotto un regime e trovatasi, nel giro di poco, sotto un altro. È il tipo di situazione che di norma si accompagna a una disciplina transitoria, e qui non c’era.

Perché questo alimenta il contenzioso

Perché un cambiamento senza transizione è più esposto a essere contestato per il modo in cui è stato adottato, oltre che per il contenuto. Il capitolo successivo descrive proprio questo.

Che cosa se ne ricava come lettore

Che lo stato attuale non è un punto d’arrivo stabile. Questa pagina porta una data proprio perché la materia è in movimento.

Che cosa stanno dicendo i tribunali

Questa è la parte in cui la prudenza conta più della sintesi, perché le decisioni non vanno tutte nella stessa direzione.

Il punto sollevato

Alcune difese hanno sostenuto che la disposizione introduca una «regola tecnica» ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione europea prima dell’adozione.

Perché la notifica conterebbe

Perché la direttiva prevede che una regola tecnica non notificata non possa essere opposta ai privati. È un vizio di procedura, non un giudizio sul merito della scelta politica.

Che cosa è stato deciso finora

In almeno una decisione discussa la disposizione è stata ritenuta non applicabile al caso concreto proprio su questa base. Sono decisioni su singoli casi, non una pronuncia che rimuove la norma.

Che cosa questo significa in pratica

Che la norma è in vigore e che il suo perimetro applicativo è oggetto di contenzioso. Chi ne trae la conclusione che «allora è di nuovo permesso» sta leggendo una decisione su un caso come se fosse una regola generale.

Che cosa resta consentito

Vale la pena separarlo con chiarezza, perché la confusione fra le categorie è la fonte principale di errore.

Il cannabidiolo come sostanza

Il CBD non è psicotropo, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e non è questo il punto in discussione. Il decreto riguarda una forma del prodotto, non la molecola.

Le altre destinazioni della canapa

Fibra, semi, alimenti a base di semi, cosmetica, materiali per l’edilizia. Restano dentro l’impianto della legge 242/2016 con le proprie regole.

La procedura sui nuovi alimenti

Resta aperta a livello europeo per gli estratti di cannabidiolo destinati all’alimentazione. È una questione distinta da quella delle infiorescenze e segue un proprio percorso.

Che cosa questo non autorizza

Nessuna di queste voci autorizza la vendita di infiorescenze per il consumo umano. Le categorie non comunicano fra loro, per quanto i cataloghi tendano a presentarle insieme.

Perché proprio l’infiorescenza

C’è una ragione pratica dietro il fatto che sia questa forma, e non l’olio, a finire sotto restrizione in un paese dopo l’altro.

L’aspetto non distingue nulla

Un’infiorescenza a basso THC e una a THC elevato sono visivamente indistinguibili. Nessun controllo sul posto può separarle, e questo rende la forma difficile da gestire per chi deve applicare la norma.

L’odore nemmeno

Il profilo terpenico non è legato al contenuto di THC. Due materiali con odore identico possono avere composizioni molto diverse, e viceversa.

Il formato richiama un uso

La destinazione al consumo umano, che è il criterio adottato dal decreto, è più evidente in un’infiorescenza confezionata che in una balla di fibra. È esattamente su quel criterio che la norma si è appoggiata.

Che cosa se ne deduce

Che la restrizione riguarda la forma e la destinazione, non il cannabidiolo. Confondere le due cose porta a conclusioni sbagliate in entrambe le direzioni.

Il confronto europeo, in breve

L’Italia non è isolata, e nemmeno allineata: il quadro europeo è frammentato e questa è una delle sue caratteristiche stabili.

I paesi che vietano la forma

Diversi Stati trattano l’infiorescenza in modo più severo del resto della filiera, con motivazioni simili a quelle descritte sopra. L’Ungheria è fra questi.

I paesi che la ammettono

Altri Stati la consentono entro il limite di THC applicabile, con requisiti di etichettatura e di tracciabilità. Il confine passa fra Stati, non fra prodotti.

Che cosa vale per una spedizione

La legge del paese di destinazione. Un pacco spedito da uno Stato permissivo verso uno restrittivo viene valutato all’arrivo, e l’indirizzo del destinatario è stampato sull’etichetta.

Perché i cataloghi non lo dicono

Perché il messaggio più semplice vende meglio. Una scheda che elenca i paesi verso cui non spedisce è più onesta e più rara di una che promette consegna ovunque.

Che cosa chiedere se il quadro cambia

Se e quando la situazione si stabilizzerà, queste sono le domande che restano valide comunque.

Qual è la destinazione dichiarata

È il criterio adottato dal decreto, e sarà probabilmente il criterio anche di ciò che verrà dopo. Una risposta vaga su questo punto è già una risposta.

Dov’è il certificato del lotto

Con numero corrispondente alla confezione, e con il THC totale calcolato con il fattore 0,877 e non solo il THC libero.

Qual è la varietà e il paese di coltivazione

Iscritta al catalogo europeo, con l’indicazione del paese. È il dato che collega il materiale al quadro agronomico che lo autorizzava.

Che cosa succede se il pacco non arriva

La risposta descrive come il venditore intende il proprio rischio, e per estensione quanto ha capito del quadro in cui opera.

Che cosa questa pagina non fa

Non indica dove comprare

Non referenziamo infiorescenze in alcun mercato, e questa pagina esiste per rispondere alla domanda di chi arriva cercandole, non per accompagnarne l’acquisto.

Non dà consulenza legale

Descriviamo lo stato della norma con la data e con il numero. Chi ha bisogno di una valutazione della propria situazione deve rivolgersi a un professionista.

Non anticipa l’esito del contenzioso

Le decisioni citate riguardano casi singoli. Prevedere come si assesterà la giurisprudenza sarebbe un esercizio senza fondamento.

Non descrive alcun effetto

Nell’Unione europea non esiste alcuna indicazione sulla salute consentita per il cannabidiolo, e questa pagina non fa eccezione.

Come si è arrivati alla dimensione di quel mercato

Il comparto che il decreto ha chiuso non era piccolo, e capire come si era formato aiuta a spiegare la reazione normativa.

La rapidità dell’espansione

Fra il 2017 e il 2019 sono nati in Italia migliaia di punti vendita dedicati, in gran parte concentrati sulla forma dell’infiorescenza. Nessun altro Stato europeo ha visto una crescita altrettanto rapida nello stesso arco di tempo.

Il posizionamento del prodotto

Le infiorescenze venivano vendute in confezioni piccole, con nomi di varietà, percentuali in evidenza e un lessico preso in prestito da un altro mercato. La forma richiamava un uso che la legge 242/2016 non aveva previsto.

La reazione delle amministrazioni

Circolari, sequestri e interpretazioni divergenti fra procure hanno accompagnato tutto il periodo. Il quadro non è mai stato stabile, nemmeno negli anni in cui il commercio era più diffuso.

Che cosa questo spiega

Che il decreto del 2025 non è caduto in un contesto tranquillo. Ha chiuso una questione che era aperta da otto anni, e l’ha chiusa nella direzione che la giurisprudenza aveva già indicato.

Che cosa la percentuale non ha mai detto

Anche prima del decreto, il numero stampato sulla confezione diceva meno di quanto sembrasse, e vale la pena metterlo per iscritto.

La forma acida

In un’infiorescenza fresca la maggior parte del cannabidiolo si trova come CBDA, la forma acida. Una percentuale che riporta solo il CBD descrive una parte piccola del contenuto reale.

Il fattore 0,877

Serve a convertire la forma acida in quella neutra: si moltiplica il valore acido per 0,877 e lo si somma al neutro. Vale sia per il CBD sia per il THC, e senza questo calcolo i due valori non sono confrontabili.

Il grammo come unità sbagliata

Due infiorescenze vendute a peso possono contenere quantità molto diverse di cannabinoidi. Il confronto sensato passa per il milligrammo totale, non per il grammo di materiale.

L’umidità

Un materiale più umido pesa di più a parità di sostanza. Il grammo, oltre a essere l’unità sbagliata, è anche un’unità che si lascia influenzare da un parametro che nessuno dichiara.

Che cosa cambia per chi importava

Il commercio transfrontaliero era una parte importante del comparto, e il decreto ha effetti diversi a seconda della direzione.

Le spedizioni in entrata

Un pacco che entra in Italia viene valutato con la norma italiana, non con quella del mittente. L’indirizzo del destinatario è sull’etichetta, e questa è la parte che i cataloghi esteri non scrivono.

Le spedizioni in uscita

Un venditore italiano che spedisce altrove resta soggetto alla norma italiana per ciò che riguarda la propria attività, oltre che a quella del paese di destinazione. Le due si sommano, non si sostituiscono.

Il transito

Anche uno Stato attraversato applica il proprio diritto. È il motivo per cui alcuni operatori evitano determinate rotte pur avendo un’origine e una destinazione compatibili.

Che cosa se ne ricava

Che la domanda «da dove spedisce» è meno utile di quanto sembri. La domanda giusta è «che cosa succede all’arrivo», e ha una sola risposta corretta per ciascun paese.

Che cosa guardare in un negozio oggi

Anche senza comprare infiorescenze, questa lista dice molto su qualunque venditore di prodotti alla canapa in Italia.

Se il catalogo è stato aggiornato

Un negozio che nel 2026 espone ancora infiorescenze come se nulla fosse non sta seguendo il quadro normativo. È il segnale più economico che si possa ottenere sul suo modo di lavorare.

Come parla delle sentenze

Chi cita una decisione favorevole come se avesse rimosso la norma sta semplificando in modo interessato. Chi spiega che sono casi singoli decisi su un vizio di procedura sta leggendo bene.

Che cosa scrive sulla destinazione

Il criterio del decreto è la destinazione al consumo umano. Le formule inventate per aggirarlo sono riconoscibili e sono un indicatore di quanto il venditore sia disposto a rischiare per conto altrui.

Se pubblica i certificati

Vale per ogni categoria, non solo per questa. Un venditore che documenta gli oli e i cosmetici con certificati per lotto ha un sistema; uno che non lo fa non ne ha uno, qualunque cosa venda.

In sintesi

La data

Decreto-legge 48 dell’11 aprile 2025, legge di conversione 80 del 9 giugno 2025, articolo 18.

Il contenuto

Infiorescenze, resine e derivati fuori dal regime della legge 242/2016 quando destinati al consumo umano, a prescindere dal contenuto di THC.

Lo stato

In vigore, con un contenzioso aperto sul perimetro applicativo e sulla mancata notifica come regola tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

La lettura utile

Che la percentuale ha smesso di essere l’argomento decisivo, e che la destinazione dichiarata l’ha sostituita. È un cambio di criterio, non un aggiustamento di soglia.

Domande frequenti

Il CBD è vietato in Italia

No. La molecola non è oggetto del divieto e non è considerata psicotropa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il decreto riguarda una forma del prodotto — l’infiorescenza e i suoi derivati — quando destinata al consumo umano.

Vale anche per gli oli

Il testo nomina infiorescenze, resine e derivati destinati al consumo umano, e l’ampiezza del termine «derivati» è uno dei punti su cui si concentra il contenzioso. È esattamente la ragione per cui questa pagina porta una data e non una conclusione definitiva.

Le sentenze favorevoli hanno riaperto il mercato

No. Sono decisioni su casi concreti, fondate su un vizio di procedura, e non rimuovono la norma dall’ordinamento. Leggerle come una riapertura generale è l’errore più diffuso su questo tema.

Che cosa succede a chi ha ancora prodotto in casa

Non è una domanda a cui una pagina web possa rispondere, perché dipende dalle circostanze. Vale la regola generale: non rivendere e non spedire ad altri, perché la cessione è valutata a parte e più severamente della semplice detenzione.