CBD in Italia: cosa è legale nel 2026 dopo la Legge 80/2025
In breve: in Italia il CBD si vende apertamente sotto forma di oli, cosmetici e topici, anche in farmacia. Quello che è cambiato riguarda le infiorescenze: il Decreto Legge 48/2025, convertito nella Legge 80/2025, ne ha vietato la commercializzazione.
Il divieto è contestato — davanti alla Corte costituzionale e in sede europea — ma finché la decisione non arriva, resta un divieto. E noi trattiamo un divieto come tale.
Cosa si può vendere e cosa no
| Prodotto | Situazione |
|---|---|
| Oli di CBD | Venduti apertamente, anche in farmacia. Restano soggetti al regime Novel Food |
| Cosmetici e topici | Consentiti — Regolamento (CE) 1223/2009 |
| E-liquid | Consentiti — Direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco |
| Vaporizzatori e accessori | Consentiti |
| Infiorescenze | Vietate — Legge 80/2025 |
| Resine e hashish di CBD | Vietati — stessa norma |
| HHC e cannabinoidi semisintetici | Vietati dal 28 luglio 2023 (Tabella I) |
Il mercato italiano è quindi l’opposto di quello francese: in Francia le infiorescenze sono legali e gli oli alimentari no; in Italia gli oli circolano e le infiorescenze no.
Il divieto delle infiorescenze, e perché è contestato
Il Decreto Legge 48/2025, convertito nella Legge 80/2025, ha vietato la commercializzazione delle infiorescenze di canapa, comprese quelle a basso contenuto di THC.
La norma è oggetto di ricorsi: davanti alla Corte costituzionale, per eccesso rispetto ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, e in sede di diritto dell’Unione, dove pesa il precedente Kanavape.
Nella sentenza C-663/18 (Kanavape) del 19 novembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il CBD non costituisce uno stupefacente e che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione di CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, salvo dimostrare che il divieto è necessario alla tutela della salute pubblica e proporzionato.
È esattamente il ragionamento che il Consiglio di Stato francese ha seguito nel dicembre 2022 per annullare un divieto analogo.
L’applicazione varia da regione a regione mentre i ricorsi seguono il loro corso. Questa incertezza non è un margine di manovra: è il motivo per cui non listiamo infiorescenze per il mercato italiano.
Gli oli: venduti, ma non autorizzati
Gli oli di CBD circolano apertamente in Italia. Questo non significa che siano autorizzati.
Il Regolamento (UE) 2015/2283 — Novel Food — impone un’autorizzazione preventiva per ogni ingrediente alimentare non consumato in misura significativa nell’Unione prima del 15 maggio 1997. Il CBD rientra in questa categoria, e nessun prodotto a base di CBD figura nell’elenco dell’Unione.
L’EFSA ha individuato nel 2022 lacune di dati che impedivano di concludere, e ha confermato la posizione nel 2025: valore di riferimento provvisorio dell’ordine di 2 mg al giorno, e impossibilità di stabilire la sicurezza per gli under 25, le donne in gravidanza o allattamento e le persone in terapia farmacologica.
La conseguenza pratica: chi vende oli di CBD in Italia opera in una tolleranza, non in una situazione giuridicamente consolidata.
Nessuna indicazione salutistica è autorizzata
Il Regolamento (CE) 1924/2006 disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Possono essere utilizzate soltanto quelle iscritte nell’elenco delle indicazioni autorizzate.
Per il cannabidiolo non ne esiste nessuna.
Un venditore che attribuisce al proprio olio un effetto sull’ansia, sul dolore o sul sonno viola il regolamento, a prescindere da ciò che la ricerca potrà un giorno stabilire.
HHC e derivati
L’Italia ha inserito HHC, HHC acetato e HHC-P nella Tabella I degli stupefacenti il 28 luglio 2023.
Il quadro si è poi chiuso a livello internazionale: nel marzo 2025 la Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite ha iscritto l’HHC nella Tabella II della Convenzione del 1971, con efficacia dal 6 dicembre 2025, obbligando tutti gli Stati parte a controllarlo.
Non listiamo prodotti di questa famiglia, per nessun mercato.
Il certificato di analisi
Il prodotto finito deve restare sotto il limite di THC previsto per la canapa industriale. L’unico documento che lo attesta è un certificato di analisi del lotto, il cui numero deve corrispondere a quello riportato in etichetta.
Un’analisi generica del marchio, o quella di un raccolto precedente, non dice nulla sul prodotto che avete in mano.
Domande frequenti
Il CBD è legale in Italia? Sì per oli, cosmetici, topici ed e-liquid. Le infiorescenze e le resine sono vietate dalla Legge 80/2025.
Perché le infiorescenze sono vietate? Il Decreto Legge 48/2025, convertito nella Legge 80/2025, ne ha vietato la commercializzazione. La norma è oggetto di ricorsi davanti alla Corte costituzionale e in sede europea.
Gli oli di CBD sono autorizzati? Circolano apertamente, anche in farmacia, ma restano soggetti al regime Novel Food, nel quale nessun prodotto a base di CBD è autorizzato. È una tolleranza, non un’autorizzazione.
Un negozio può attribuire un effetto al CBD? No. Il Regolamento (CE) 1924/2006 non autorizza alcuna indicazione salutistica per il cannabidiolo.
L’HHC è legale in Italia? No. È in Tabella I degli stupefacenti dal 28 luglio 2023, e dal dicembre 2025 è soggetto anche al controllo internazionale previsto dalla Convenzione del 1971.
Cosa devo verificare prima di acquistare? Il certificato di analisi del lotto, con numero corrispondente a quello in etichetta: contenuto reale di CBD, contenuto di THC e assenza di contaminanti.
Fonti
- Regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti — EUR-Lex
- CGUE, 19 novembre 2020, C-663/18 (Kanavape) — EUR-Lex
- Elenco dell’Unione dei nuovi alimenti — Commissione europea
- Normattiva — banca dati della normativa italiana — Governo italiano
Questa pagina descrive lo stato del diritto e non costituisce consulenza legale.